Il governo ha aggiornato le FAQ sul sito di Palazzo Chigi e ha chiarito quelle che sono le regole per gli spostamenti verso le cosiddette seconde case.
Con le ultime indicazioni, il governo conferma che dallo scorso 16 gennaio è possibile fare ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. In base a queste indicazioni, è possibile raggiungere le seconde case anche fuori Regione, ma a determinate regole.
Essendo possibile il rientro, chi si sposta per raggiungere la seconda casa deve dimostrare di “avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2“.
Inoltre la seconda casa non deve essere abitata da altre persone che non appartengono al nucleo familiare convivente.
Di seguito il chiarimento del governo:
“Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.
La Valle d’Aosta, con una ordinanza più restrittiva rispetto alle indicazioni del governo, ha disposto che, per le persone non residenti nella Regione, sono vietati gli spostamenti in entrata per raggiungere abitazioni diverse da quella principale. Sostanzialmente vietando di raggiungere la seconda casa nella Regione.