In vigore da oggi. Lo specifico decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sabato scorso sulla Gazzetta Ufficiale e, appunto, è in vigore da oggi. In pratica, nelle situazioni sopra indicate, pur essendo confermato l’aggiornamento della carta di circolazione, basterà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte di una delle officine accreditate dal ministero dei Trasporti, quindi senza la formale “visita e prova” alla Motorizzazione.
Tempi e costi. La domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dal completamento dei lavori direttamente dall’intestatario del veicolo oppure da un’agenzia di pratiche auto. Nel primo caso bisognerà pagare 10,20 euro di tariffa motorizzazione e 16 euro di imposta di bollo. Nel secondo, ovviamente, bisognerà aggiungere la libera tariffa dell’agenzia incaricata dell’operazione. Alla domanda bisognerà allegare l’attestazione dei lavori dell’officina, la certificazione d’origine dei componenti installati e, ove previsto, un certificato di conformità.
La carta di circolazione va aggiornata. L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente del luogo ove sono stati eseguiti i lavori e si concretizza con l’emissione di un tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione stessa; su quest'ultimo sono riportati i dati variati o integrati in seguito alle modifiche e il codice identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.
La fase transitoria. La Motorizzazione Civile ha previsto un regime transitorio per chi si trova a metà del guado. In pratica, la vecchia procedura resta valida sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto, cioè domenica 14 febbraio. Di contro, fa sapere la direzione generale della Motorizzazione, “in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni”.