A molti potrebbe sfuggire questo particolare, ma quante volte è capitato di dover utilizzare la patente come documento d’identità e trovarsi a trascrivere “patente rilasciata da MIT-UCO” come luogo di emissione? Nelle prossime righe cercheremo di comprenderne il motivo e di analizzarne la definizione e il suo funzionamento.
Tecnicamente il termine MIT-UCO sulla patente, identifica l’acronimo di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Centrale Operativo. Rappresenta l’ufficio che gestisce il rilascio dei duplicati di patente di guida.
Osservando la propria patente è possibile visualizzare, alla voce 4c, la dicitura MIT-UCO.
La patente di guida, su cui è appuntato questo acronimo, identifica un documento duplicato rilasciato secondo l’art. 127 del Codice della Strada. Nello specifico viene rilasciato in tre casi: deterioramento della patente di guida, smarrimento della patente di guida e furto della patente di guida.
L’Ufficio Centrale Operativo ha sede a Roma, presso il Ministero dei Trasporti, ed è l’ufficio che si occupa di emettere i duplicati delle patenti di guida.
Attraverso un decreto dirigenziale del MIT, entrato in vigore il 29 settembre 2011, la procedura per ottenere il documento è stata semplificata. In passato, le richieste di duplicato dovevano essere rivolte all’U.C.O. dagli organi di polizia, che procedeva all’invio del documento, una volta verificato che la patente fosse duplicabile.
Con il provvedimento del 2011, la prassi è cambiata: fatta la denuncia, ci si può rivolgere ad un ufficio della Motorizzazione Civile o ad uno studio di consulenza per pratiche automobilistiche (agenzie pratiche auto) e presentare richiesta di duplicato allegando la denuncia di furto o smarrimento della patente.
L’ente preposto, dopo aver raccolto la denuncia, inoltrerà la richiesta del duplicato all’UCO entro sette giorni lavorativi.
L‘Ufficio Centrale Operativo aggiornerà i dati anagrafici e verificherà la presenza o meno dell’idoneità di guida.
Terminato l’aggiornamento, sarà il Ministero a ricevere conferma dall’UCO e quest’ultimo predisporrà l’emissione del duplicato richiesto.
La patente verrà recapitata per mezzo posta raccomandata entro 90 giorni. Tempistica in cui il titolare della patente di guida potrà utilizzare un Permesso provvisorio di guida.
Nel caso in cui quest’ultima venisse ritrovata, dopo aver inoltrato la richiesta di duplicato, il soggetto intestatario della stessa ha il compito di distruggerla.
In rari casi si potrebbe verificare la condizione secondo la quale il duplicato non arrivi nei tempi previsti e venga a decadere il Permesso provvisorio. Il Codice della Strada prevede in questa condizione un rinnovo automatico del Permesso, fino a quando non si riceverà la patente di guida duplicata all’indirizzo inserito nel modulo apposito.
Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi direttamente al Ministero dei Trasporti (M.I.T.) attraverso i recapiti ufficiali di numero verde e posta elettronica.
Numero verde: 800 23 23 23, reperibile dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 8:30-14:00 e 14:30-17:30.
Posta elettronica: uco.motorizzazione@mit.gov.it
La gestione elettronica dei dati del titolare della patente consente di non incorrere in multe o contravvenzioni nel caso in cui si rispettino i tempi utili per la denunzia di smarrimento, furto oppure deterioramento.