Atto di vendita auto, cos’è
Come presentare un atto di vendita auto tra privati
Il passaggio di proprietà senza CdP e altri casi particolari
L’atto di vendita auto va prodotto per effettuare il passaggio di proprietà di un veicolo usato.
Quando si acquista un veicolo usato, bisogna effettuare il passaggio di proprietà; tramite un’apposita procedura (voltura), il cambio di proprietà viene registrato nel Pubblico Registro Automobilistico. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire all’acquirente di regolarizzare la propria posizione e poter circolare liberamente con il veicolo acquistato.
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Per il passaggio di proprietà di un’autovettura servono il Certificato di Proprietà, in formato cartaceo o digitale, e l’atto di vendita auto. Vediamo di seguito tutto quanto c’è da sapere in merito a quest’ultimo.
Atto di vendita auto, cos’è
L’atto di vendita di un veicolo è il documento che attesta l’avvenuta vendita di un autovettura, un ciclomotore o un motociclo. In esso vengono riportati gli estremi di identificazione del venditore e dell’acquirente, ai quali si aggiunge la somma versata da quest’ultimo per l’acquisto del veicolo.
Prima dell’introduzione del Certificato di Proprietà Digitale, l’atto di vendita auto era costituito dal retro della Carta di Circolazione; nella sezione ‘a favore’ venivano registrati i dati del compratore mentre nel riquadro denominato ‘dichiarazione di vendita’ andavano inseriti i dati del venditore, la somma versata per l’acquisto e la firma autenticata della persona che vende il veicolo. Nel riquadro in basso a destra trovano posto le varie voci degli ‘importi dovuti’: Imposta Provinciale di Trascrizione, emolumenti ACI, imposte di bollo ed eventuali sanzioni.
Come presentare un atto di vendita auto tra privati
Come si apprende dal sito ufficiale dell’ACI, l’atto di vendita può essere prodotto in una delle seguenti forme:
“dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo, redatta sul retro del CdP cartaceo o CDPD“;
“atto di vendita in bollo redatto in forma bilaterale, con firma autenticata sia del venditore sia dell’acquirente“;
“atto pubblico, o sentenza in copia conforme all’originale, in bollo“.
Affinché l’atto di vendita risulti valido ed efficace, a tutela degli interessi del compratore, è necessario che venga fatta l’autentica della firma del venditore.
Questa operazione può essere effettuata presso lo Sportello Telematico dell’Automobilista presente presso le unità territoriali ACI PRA, gli uffici territoriali della Motorizzazione Civile oppure le delegazioni ACI. In alternativa, è possibile richiedere l’autentica atto di vendita auto in comune, pagando una cifra irrisoria (0.52 euro per i diritti di segreteria) oppure ci si può rivolgere ad un notaio, pagando la tariffa richiesta.
Per ottenere l’autentica della firma serve presentare la seguente documentazione:
un documento di identità in corso di validità del venditore;
una marca da bollo da 16 euro se si è in possesso del Foglio Complementare, se bisogna espletare una pratica per l’accettazione di un’eredita oppure effettuare operazioni consecutive sulla stessa targa.
La marca da bollo non è più necessaria (se non per i casi sopra elencati) poiché buona parte delle procedure è stata completamente digitalizzata; per tanto è possibile redigere l’atto di vendita in modalità digitale: è necessario essere in possesso del Certificato di Proprietà, mentre l’importo della marca da bollo può essere versato direttamente presso un qualsiasi Sportello Telematico dell’Automobilista.
“Se invece” – si legge su aci.it – “si è in possesso di un atto di vendita che è stato già redatto in formato cartaceo da un Notaio, da un Comune o da uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), con apposta la marca da bollo, si effettuerà la trascrizione dell’atto con le consuete procedure“.
Dopo la consegna dell’atto di vendita, il compratore deve provvedere ad inoltrare richiesta di registrazione del passaggio di proprietà entro sessanta giorni dall’ottenimento dell’autentica; la richiesta può essere inoltrata anche oltre tale limite, pagando – oltre agli importi dovuti – anche una sanzione per il pagamento ritardato, che include il 30% dell’IPT dovuta e i relativi interessi sulla stessa.
È bene che entrambe le parti conservino una coppia dell’atto di vendita, così da avere una prova da esibire in caso di mancata registrazione del passaggio di proprietà del veicolo all’interno del PRA.
Il passaggio di proprietà senza CdP e altri casi particolari
Quella sopra descritta rappresenta la proceduta standard per effettuare il passaggio di proprietà quando si ha a disposizione il CdP e la transazione avviene con, al massimo, dieci acquirenti. Esistono però anche altre casistiche particolari, per la quali non è prevista la possibilità di rivolgersi ad uno STA:
coinvolgimento di più di dieci acquirenti;
il veicolo non possiede il Certificato di Proprietà ma solo il Foglio Complementare;
contestualmente al passaggio di proprietà si vuole ratificare una variazione della destinazione d’uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo;
si vuole effettuare un passaggio di proprietà a tutela del venditore: in tal caso è necessario presentare una dichiarazione di vendita in forma di scrittura privata autenticata e il modulo NP3C;
acquisto da proprietario non intestatario.
Per quanto riguarda il caso specifico rappresentato l’atto di vendita auto da proprietario non intestatario, l’acquirente deve produrre una documentazione specifica. Essa include una dichiarazione che attesti come la vendita venga effettuata da un proprietario non intestatario e che la registrazione della transazione avvenga ai sensi dell’articolo 2688 del Codice Civile (“Continuità delle trascrizioni“); il documento deve essere prodotto nella forma della dichiarazione unilaterale di vendita recante la firma – autenticata in bollo – del venditore redatta su un foglio a parte. Dopo aver ottenuto l’autentica della firma, l’acquirente ha sessanta giorni di tempo per fare richiesta di registrazione del passaggio di proprietà, con aggiornamento del CDPD all’Unità territoriale dell’ACI – PRA, e richiedere l’aggiornamento della Carta di Circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
Nei casi sopra elencati, assieme al Certificato di Proprietà in formato cartaceo (o, in alternativa, il Foglio Complementare), va prodotto l’atto di vendita in una delle seguenti forme:
dichiarazione unilaterale di vendita in forma di scrittura privata con firma del venditore autenticata in bollo (se si possiede il Foglio Complementare);
dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo, redatta sul retro del CdP se si è in possesso del Certificato di Proprietà, con le firme di entrambe le parti autenticate in bollo;
atto pubblico, o sentenza in copia conforme all’originale, in bollo.
Una volta espletate queste formalità, è necessario inoltrare la richiesta di registrazione del passaggio di proprietà auto all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.